Dichiarazione dei redditi 730/2023 anno d'imposta 2022

Documentazione necessaria per la corretta compilazione 730/2023 anno 2022

DATI DEL CONTRIBUENTE

1. Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico (anche familiari extracomunitari);

2. Modello F24;

3. Dati del datore di lavoro;

4. Fotocopia del documento del richiedente/dichiarante;

5. Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Redditi), Certificazione Unica (CU) e deleghe di versamento (solo per coloro che non hanno fatto il 730/2022 presso il nostro studio).

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E SIMILI

6. Certificazione Unica (CU);

7. Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio;

8. Attestazione del datore di lavoro delle somme corrisposte a colf e badanti;

9. Certificato delle pensioni estere.

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Credito d’imposta su commissioni POS

Il Decreto Fiscale 124 del 2019 ha introdotto numerose misure volte all’incentivazione dei pagamenti tracciabili: tra queste, per professionisti e attività è prevista dal 1° Luglio 2020 l’erogazione di un bonus pagamenti elettronici, ossia un credito d’imposta del 30% sulle commissioni dei terminali di pagamento POS. Si tratta di un’autentica detrazione sulle spese sostenute da esercenti, negozianti e liberi professionisti per incassare pagamenti elettronici mediante POS (sia fisico che virtuale).

Come funziona il bonus pagamenti elettronici

Potranno beneficiare del credito d’imposta POS tutti gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni (commercianti, esercenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi, etc.) il cui fatturato annuo riferito all’anno d’imposta precedente risulti uguale o inferiore a 400.000€. Il Bonus POS 2021 viene attribuito in merito a cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori privati. Ai fini del Bonus POS 2021 non potranno invece essere considerate le commissioni relative a transazioni effettuate tramite terminale POS, per cui viene emessa fattura intestata ad una partita IVA. Le tipologie di transazioni soggette all’erogazione del credito d’imposta sono tutti i pagamenti con carta di credito, debito, prepagata o mediante altri strumenti di pagamento digitali quali e-wallet, smartphone o smartwatch.

Come ottenere il Credito d’imposta sulle commissioni POS

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BONUS GAS ED ENERGIA 2022 PER LE IMPRESE

Gentili clienti,

 

in merito ai decreti per il contenimento dei costi di gas ed energia – ex art. 15, D.L. n. 4/2022, art. 4 D.L. n. 17/2022, art. 5 del D.L 21/2022, art. 6 D.L n. 115/2022 e art 1 D.L n. 144/2022 – le imprese hanno la possibilità di ottenere una serie di crediti d’imposta per il secondo e terzo trimestre 2022.

Inoltre, grazie all’art. 1 del Decreto Aiuti ter (D.L. 144/2022) è stato esteso tale bonus per i mesi di Ottobre e Novembre 2022, con la possibilità di utilizzare tale credito d’imposta fino al 31 Marzo 2022.

Energia

Dai numerosi decreti si evince che, in merito al consumo di energia, a tutte le imprese diverse dalle società energivore viene riconosciuto un credito d’imposta del 15% per il secondo e terzo trimestre 2022 qualora siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Tra i requisiti richiesti per accedere al bonus, inoltre, vi è la necessità di aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Con l’estensione del bonus ai mesi di Ottobre e Novembre 2022, inoltre, le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di Ottobre e Novembre 2022, comprovato mediante le fatture d’acquisto.

Tale agevolazione è concedibile se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Gas

Per quanto riguarda il consumo di gas, il credito d’imposta riconosciuto è del 25% per il secondo e terzo trimestre 2022. Anche in questo caso, deve essere dimostrato un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per i mesi di Ottobre e Novembre 2022 il contributo sotto forma di credito d’imposta è pari al 40% delle spese sostenute per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata.


 

Al fine di ottenere tali crediti d’imposta da inserire in F24, però, è necessario che sentiate i vostri fornitori di gas ed energia, i quali dovranno necessariamente riferirvi se vi è la possibilità di rientrare nei requisiti tecnici del bonus (spesa sostenuta nel 2022 superiore al 30% rispetto al medesimo periodo nel 2019 e potenza disponibile dei contatori). I Vostri fornitori, inoltre, dovranno comunicarvi l’importo preciso e calcolato del credito d’imposta da utilizzare.

 

Dunque, lo Studio resta a disposizione per l’inserimento di eventuali crediti d’imposta; ma è necessario ricevere da parte Vostra una richiesta esplicita per iscritto di quanto vi viene riferito dai vostri fornitori, dimostrando la possibilità di rientrare così in tale bonus.

 

Cordiali saluti,

Studio Di Rauso

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Credito d'imposta per ammortamenti di beni 2022

La legge di Bilancio 2022 ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Con la presente circolare, vi chiediamo di fare attenzione che sulla fattura del bene strumentale venga riportata la seguente dicitura: 

“bene/servizio agevolabile ai sensi dei commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020, come modificata dalla legge 234/2021 Art. 1, comma 44”

La regolarizzazione di un’eventuale assenza di tale dicitura potrà avvenire nei modi successivamente descritti:

  • Apposizione della dicitura manualmente con scrittura indelebile o mediante l’utilizzo di un apposito timbro sulle fatture originali ricevute in modalità cartacea o sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche;

oppure

  • Integrazione elettronica (per le fatture elettroniche) da accompagnare all’originale, da inviare allo SDI e successivamente da preservare con il file dell’originale.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.


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